l’Aula del Senato della Repubblica, nella seduta del 23 marzo 2005, ha approvato il disegno di legge costituzionale n. 2544-B (file in formato .pdf), concernente "Modifiche alla parte seconda della Costituzione", confermando il testo già approvato dalla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2004.
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Tale disegno, per completare l’iter parlamentare, dovrà essere esaminato nuovamente dalla Camera e dal Senato, per la seconda deliberazione.
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Questo il progetto, in estrema sintesi:
istituisce il Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali. Del Senato federale, i cui componenti saranno eletti contestualmente ai rispettivi Consigli regionali, faranno anche parte, senza diritto di voto, rappresentanti dei Consigli regionali e delle autonomie locali;
riduce il numero complessivo dei parlamentari (518 alla Camera dei deputati, 252 al Senato federale);
snellisce l’iter di approvazione delle leggi: salvo alcune materie, riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente è quello dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate. In base a tale sistema, non è più richiesta una doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo. Il ramo del Parlamento che non ha poteri decisionali sulla singola materia potrà invece proporre modifiche sulle quali è chiamato ad esprimersi infine l’altro ramo. Sui progetti di competenza del Senato federale il Governo, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, potrà dichiarare la c.d. “essenzialità ” delle modifiche ad un disegno di legge, in funzione della realizzazione del programma di governo o della tutela di specifiche finalità , al fine di ottenere il voto finale da parte della Camera dei deputati;
assegna un ruolo specifico alle opposizioni alla Camera e alle minoranze al Senato;
rimodula l’assetto delle attuali competenze legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall’altro lato, si valorizza il ruolo delle autonomie regionali, attraverso l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità , alla scuola ed alla sicurezza pubblica (devolution);
modifica le modalità di elezione e le funzioni del Presidente della Repubblica, quale supremo garante della Costituzione;
introduce in Costituzione la figura delle Autorità amministrative indipendenti;
rafforza il ruolo delle Regioni speciali nel procedimento di approvazione dei rispettivi statuti;
rafforza il ruolo dell’Esecutivo, sia attraverso l’indicazione diretta del Primo ministro da parte del corpo elettorale, sia attraverso il ruolo che questi assume all’interno del Consiglio dei ministri, sia all’interno del procedimento legislativo. Sono inoltre previste alcune disposizioni dirette ad evitare i c.d. “ribaltoni”;
sviluppa i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà nei rapporti tra i diversi livelli di governo, anche attraverso il potenziamento delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni e mediante la previsione, in Costituzione, del sistema delle Conferenze;
rende sempre possibile il ricorso al referendum sulle leggi costituzionali;
modifica la disciplina del potere sostitutivo statale a garanzia dell’unità nazionale, nonchè la procedura relativa al rispetto dell’interesse nazionale da parte delle leggi regionali;
modifica la composizione della Corte costituzionale - i cui giudici saranno eletti dalla Camera (3), dal Senato (4), dalle supreme magistrature (4) e dal Presidente della Repubblica (4) - prevedendo altresì forme di impugnativa delle leggi da parte degli enti locali.
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